Titolo I
Art. 7
In vigore dal 19 mag 1990
Il praticante che passa da uno ad altro studio di procuratore deve presentare al Direttorio del Sindacato, relativamente al periodo in cui ha frequentato lo studio dal quale si è allontanato, il certificato e la relazione di cui alle lettere a) e b) dell', nonché il certificato di cui alla lettera d) dell', rilasciato dal procuratore che abbia ammesso successivamente il praticante nel proprio studio.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Le norme di cui al presente regolamento sostituiscono quelle di cui agli articoli 5, 6, 7, 9 e 71 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, relative alle modalita' di svolgimento della pratica forense".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-01-22;37#art-7