Titolo I

Art. 5

In vigore dal 19 mag 1990
Il praticante che frequenta lo studio di un procuratore deve presentare al Direttorio del Sindacato, al termine di ogni anno di pratica: a) un certificato dello stesso procuratore nel quale sia attestata la frequenza dello studio e l'effettiva durata di essa; b) una relazione dettagliata sull'attività svolta ed in particolare sulle principali questioni di diritto che ha avuto occasione di esaminare; c) i certificati delle Cancellerie della Corte d'appello o del Tribunale, contenenti l'indicazione delle udienze alle quali ha assistito; d) una relazione sulle più importanti cause civili e penali alla cui discussione è stato presente. La relazione di cui alla lettera b) deve essere controfirmata dal procuratore, previa conferma della verità delle circostanze in essa esposte. Il procuratore può apportare alla relazione le modificazioni che ritenga opportune per evitare eventuali violazioni dell'obbligo del segreto professionale.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Le norme di cui al presente regolamento sostituiscono quelle di cui agli articoli 5, 6, 7, 9 e 71 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, relative alle modalita' di svolgimento della pratica forense".

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-01-22;37#art-5

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