Titolo I
Art. 2
In vigore dal 14 feb 1934
Sono dispensati dalla presentazione del certificato di cui alla lettera d) dell'articolo precedente:
a) coloro che nella domanda chiedono di essere ammessi al patrocinio davanti alle Preture a termini dell' del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578;
b) coloro che si sono iscritti per la frequenza di un Seminario o di altro Istituto costituito presso una Università del Regno per gli effetti di cui all', comma primo, dello stesso R. decreto-legge, e producono il relativo certificato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-01-22;37#art-2