Titolo I

Art. 2

In vigore dal 14 feb 1934
Sono dispensati dalla presentazione del certificato di cui alla lettera d) dell'articolo precedente: a) coloro che nella domanda chiedono di essere ammessi al patrocinio davanti alle Preture a termini dell' del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578; b) coloro che si sono iscritti per la frequenza di un Seminario o di altro Istituto costituito presso una Università del Regno per gli effetti di cui all', comma primo, dello stesso R. decreto-legge, e producono il relativo certificato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-01-22;37#art-2

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