Capo II

Art. 21

In vigore dal 22 lug 2003
I candidati non possono portare nella sede degli esami libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie. Essi possono soltanto consultare i codici, anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato; ed all'uopo hanno facoltà di fare pervenire i relativi testi alla Commissione esaminatrice almeno tre giorni prima dell'inizio delle prove scritte. I testi presentati sono verificati dalla Commissione. Debbono essere esclusi dall'esame coloro che sono trovati in possesso di libri, opuscoli, scritti, appunti di qualsiasi specie, vietati a norma del presente articolo. L'esclusione è ordinata dai commissari presenti all'esame. In caso di disaccordo tra loro la decisione è rimessa al Presidente.

Note all'articolo

  • Il D.L. 21 maggio 2003, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2003, n. 180, ha disposto (con l'art. 5-bis, comma 1) che "Salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto e salvo i casi di abrogazione per incompatibilita', [...] nel regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, il riferimento alla commissione esaminatrice si intende alla sottocommissione esaminatrice".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-01-22;37#art-21

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo