Capo II

Art. 26

In vigore dal 2 lug 1988
Le prova orale è pubblica e deve durare non meno di 45 e non più di 60 minuti per ciascun candidato. Terminata la prova di ciascun candidato si procede alla votazione secondo le norme indicate nell'- bis, e il segretario ne registra il risultato nel processo verbale, distintamente per ogni materia. I candidati debbono presentarsi alla prova orale secondo l'ordine che è fissato dal Presidente. Terminato il primo appello si procede immediatamente al secondo. Il candidato che non siasi presentato al primo nè al secondo appello perde il diritto all'esame.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-01-22;37#art-26

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo