Capo II
Art. 28
In vigore dal 14 feb 1934
Alla graduatoria dei candidati che abbiano riportata la idoneità, formata a termini dell' del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, deve essere unito l'elenco dei candidati idonei aventi diritto alla iscrizione senza limitazione di numero, preveduto nell'art. 93 dello stesso Regio decreto-legge.
L'elenco deve essere depositato e comunicato assieme alla graduatoria a norma del medesimo del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-01-22;37#art-28