Capo II

Art. 27

In vigore dal 2 lug 1988
COMMA ABROGATO DALLA L. 27 GIUGNO 1988, N. 242. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 GIUGNO 1988, N. 242. Ai fini della formazione della graduatoria a termini dello del decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, è compilato un elenco di tutti i candidati dichiarati idonei, i quali non abbiano diritto alla iscrizione senza limitazione di numero, con la indicazione per ciascuno della votazione complessiva riportata nelle prove scritte ed orali. L'elenco è sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-01-22;37#art-27

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