Capo II

Art. 25

In vigore dal 2 lug 1988
COMMA ABROGATO DALLA L. 27 GIUGNO 1988, N. 242. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 GIUGNO 1988, N. 242. L'elenco degli ammessi, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, è depositato negli Uffici della segreteria della Commissione. Il Presidente della Commissione stabilisce quindi il giorno, l'ora ed il luogo in cui avranno inizio le prove orali. L'intervallo tra il deposito dell'elenco degli ammessi e l'inizio delle prove orali non può essere minore di un mese nè maggiore di due. A ciascuno degli ammessi è data comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi alla prova orale.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-01-22;37#art-25

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