Titolo IICapo I

Art. 45

In vigore dal 8 mag 1940
Nei casi preveduti negli , comma quarto, 31, comma terzo, 37, comma secondo, 42, comma terzo, e 43, comma secondo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578, all'interessato dev'essere assegnato un termine non minore di giorni dieci per presentare le proprie deduzioni intorno ai fatti. Il termine può essere prorogato, su richiesta dell'interessato, con provvedimento del Segretario del Sindacato, Presidente del Direttorio. L'interessato, qualora ne faccia istanza, è ammesso ad esporre personalmente le sue giustificazioni ed a presentare testimoni. Egli può essere assistito da un difensore.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-01-22;37#art-45

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