Capo IV

Art. 40

In vigore dal 14 feb 1934
Coloro che aspirano all'iscrizione nell'albo speciale a termini dell', comma primo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono unire alla domanda: a) un certificato della competente Amministrazione, dal quale risulti la loro appartenenza ad una delle categorie indicate nel detto articolo; b) un certificato del Segretario del competente Sindacato, Presidente del Direttorio, dal quale risulti la loro attuale iscrizione in un albo di avvocati.
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