Capo IV

Art. 37

In vigore dal 14 feb 1934
I procuratori che, avendo esercitato la professione per il periodo prescritto, aspirano all'iscrizione nell'albo degli avvocati, debbono unire alla domanda, assieme agli altri documenti necessari, un certificato delle cancellerie delle autorità giudiziarie presso le quali hanno svolto, durante il periodo prescritto, la loro attività, contenente l'elenco delle cause e degli affari trattati, con l'indicazione delle parti e dell'oggetto relativo.
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