Titolo IICapo I

Art. 42

In vigore dal 14 feb 1934
Le adunanze della Commissione centrale e quelle dei Direttorii per la trattazione degli affari ad essi deferiti a termini del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, non sono pubbliche. Per ogni adunanza è redatto apposito verbale, che è firmato dal Presidente e dal segretario. I dispositivi delle deliberazioni debbono essere riportati integralmente nel verbale. Presso i Direttorii il Presidente è sostituito, nei casi di assenza o di impedimento, dal componente più anziano di età. Nelle sedute dei Direttorii le funzioni di segretario sono esercitate dal componente nominato a termini dell' del presente decreto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-01-22;37#art-42

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