Capo II

Art. 48

In vigore dal 14 feb 1934
La citazione è notificata all'incolpato ed al pubblico ministero. Essa deve contenere: 1° le generalità dell'incolpato; 2° la menzione circostanziata degli addebiti; 3° l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento che l'incolpato potrà essere assistito da un difensore, e che, in caso di mancata comparizione, sarà proceduto al giudizio in sua assenza; 4° l'elenco dei testimoni che saranno presentati in giudizio; 5° il termine entro il quale l'incolpato, il suo difensore e il pubblico ministero potranno prendere visione degli atti del procedimento, proporre deduzioni ed indicare testimoni; 6° la data e la sottoscrizione del Presidente. Ordinata la notificazione dell'atto di citazione, il Presidente provvede anche per la citazione dei testimoni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-01-22;37#art-48

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