Capo II
Art. 48
32 / 85In vigore dal 14 feb 1934
La citazione è notificata all'incolpato ed al pubblico ministero.
Essa deve contenere:
1° le generalità dell'incolpato;
2° la menzione circostanziata degli addebiti;
3° l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento che l'incolpato potrà essere assistito da un difensore, e che, in caso di mancata comparizione, sarà proceduto al giudizio in sua assenza;
4° l'elenco dei testimoni che saranno presentati in giudizio;
5° il termine entro il quale l'incolpato, il suo difensore e il pubblico ministero potranno prendere visione degli atti del procedimento, proporre deduzioni ed indicare testimoni;
6° la data e la sottoscrizione del Presidente.
Ordinata la notificazione dell'atto di citazione, il Presidente provvede anche per la citazione dei testimoni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-01-22;37#art-48