Capo II
Art. 53
In vigore dal 14 feb 1934
La ricusazione dei componenti di un Direttorio può essere proposta fino al giorno precedente quello fissato per il giudizio. L'atto relativo è presentato negli Uffici di Segreteria del Direttorio e deve contenere, sotto pena di inammissibilità, i motivi sui quali la ricusazione si fonda, ed essere sottoscritto dall'interessato o da un suo procuratore speciale.
La ricusazione e l'astensione non hanno effetto sugli atti compiuti anteriormente.
Le impugnazioni proposte avverso le decisioni in materia di ricusazione o di astensione non sospendono il corso del procedimento disciplinare.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-01-22;37#art-53