Art. 53
Capo II

Art. 53

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In vigore dal 14 feb 1934
La ricusazione dei componenti di un Direttorio può essere proposta fino al giorno precedente quello fissato per il giudizio. L'atto relativo è presentato negli Uffici di Segreteria del Direttorio e deve contenere, sotto pena di inammissibilità, i motivi sui quali la ricusazione si fonda, ed essere sottoscritto dall'interessato o da un suo procuratore speciale. La ricusazione e l'astensione non hanno effetto sugli atti compiuti anteriormente. Le impugnazioni proposte avverso le decisioni in materia di ricusazione o di astensione non sospendono il corso del procedimento disciplinare.
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