Capo II
Art. 53
37 / 85In vigore dal 14 feb 1934
La ricusazione dei componenti di un Direttorio può essere proposta fino al giorno precedente quello fissato per il giudizio. L'atto relativo è presentato negli Uffici di Segreteria del Direttorio e deve contenere, sotto pena di inammissibilità, i motivi sui quali la ricusazione si fonda, ed essere sottoscritto dall'interessato o da un suo procuratore speciale.
La ricusazione e l'astensione non hanno effetto sugli atti compiuti anteriormente.
Le impugnazioni proposte avverso le decisioni in materia di ricusazione o di astensione non sospendono il corso del procedimento disciplinare.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-01-22;37#art-53