Capo III

Art. 57

In vigore dal 14 feb 1934
Sono sottoposti a procedimento disciplinare i praticanti che si rendono colpevoli di fatti non conformi alla dignità ed al decoro della professione forense, oppure, qualora esercitino il patrocinio a termini dell' del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, di abusi o mancanze nell'esercizio del patrocinio stesso.
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