Capo III
Art. 58
In vigore dal 14 feb 1934
Si applicano, nei riguardi della disciplina dei praticanti, le disposizioni del titolo IV del R. decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, e quelle dei capi I e II del presente titolo.
La sospensione ha per effetto la interruzione della pratica.
Durante la sospensione il condannato è privato dell'esercizio del patrocinio.
Per effetto della radiazione il condannato non può essere più iscritto nel registro dei praticanti, salvo il disposto dell' del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e del primo comma del presente articolo.
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