Capo II

Art. 56

In vigore dal 14 feb 1934
Nel caso preveduto nell', comma terzo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, ciascuno dei Direttorii dei Sindacati, fra i quali si sia determinato un conflitto di competenza, trasmette gli atti del procedimento al Direttorio del Sindacato Nazionale. Della trasmissione degli atti è data immediata comunicazione alle parti interessate, le quali possono fare pervenire le loro deduzioni al Direttorio del Sindacato Nazionale nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. In seguito alla decisione del Direttorio del Sindacato Nazionale, gli atti sono rimessi al Direttorio del Sindacato che sia stato ritenuto competente. L'impugnazione proposta avverso la decisione del Direttorio del Sindacato Nazionale non sospende il corso del procedimento disciplinare.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-01-22;37#art-56

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