Capo II
Art. 51
In vigore dal 14 feb 1934
Chiusa la discussione, il Direttorio delibera fuori della presenza dell'incolpato e del difensore.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dello articolo 473 del codice di procedura penale.
La decisione è redatta dal relatore e deve contenere la esposizione dei fatti, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, del mese e dell'anno in cui è pronunziata e la sottoscrizione del Presidente e del segretario. Essa è pubblicata mediante deposito dell'originale negli uffici di segreteria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-01-22;37#art-51