Capo IV
Art. 62
In vigore dal 14 feb 1934
La discussione del ricorso ha luogo con l'intervento del pubblico ministero presso la Corte di cassazione quando il il ricorso sia stato proposto dal pubblico ministero o, se proposto dal professionista, concerna un provvedimento di radiazione dall'albo oppure siavi stato ricorso incidentale del pubblico ministero.
L'intervento del pubblico ministero è prescritto inoltre quando trattasi di ricorso avverso le deliberazioni preveduto negli del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.
In ogni altro caso è in facoltà del pubblico ministero di intervenire, salvo il disposto dell' del presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-01-22;37#art-62