Art. 58
Capo III

Art. 58

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In vigore dal 14 feb 1934
Si applicano, nei riguardi della disciplina dei praticanti, le disposizioni del titolo IV del R. decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, e quelle dei capi I e II del presente titolo. La sospensione ha per effetto la interruzione della pratica. Durante la sospensione il condannato è privato dell'esercizio del patrocinio. Per effetto della radiazione il condannato non può essere più iscritto nel registro dei praticanti, salvo il disposto dell' del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e del primo comma del presente articolo.
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