Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissioneCapo VI

Art. 46

In vigore dal 1 gen 1934
Il protesto o la constatazione equivalente deve farsi prima che sia spirato il termine di presentazione. Se la presentazione è fatta l'ultimo giorno del termine, il protesto o la constatazione equivalente può farsi il primo giorno feriale successivo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-21;1736#art-dab-46

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