Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissioneCapo V

Art. 42

In vigore dal 1 gen 1934
Il traente o il portatore di un assegno bancario può vietare che esso sia pagato in contanti, apponendo sulla faccia anteriore in senso trasversale le parole «da accreditare» o altra espressione equivalente. In questo caso l'assegno bancario non può essere regolato dal trattario che a mezzo di una scritturazione contabile (accreditamento in conto, giro in conto, compensazione). Il regolamento per scritturazione contabile equivale a pagamento. La cancellazione delle parole «da accreditare» si ha per non fatta. Il trattario che non osservi le norme sopra indicate risponde del danno nei limiti dell'importo dell'assegno bancario. Il trattario non è tenuto ad accreditare l'assegno che ad un proprio correntista.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-21;1736#art-dab-42

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