Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissioneCapo V

Art. 40

In vigore dal 1 gen 1934
Il traente o il portatore dell'assegno bancario può sbarrarlo con gli effetti indicati nell'articolo seguente. Lo sbarramento è fatto con due sbarre parallele apposte sulla faccia anteriore. Esso può essere generale o speciale. Lo sbarramento è generale se tra le due sbarre non vi è alcuna indicazione o vi è la semplice parola «banchiere» o altra equivalente; è speciale se tra le due sbarre è scritto il nome di un banchiere. Lo sbarramento generale può essere trasformato in sbarramento speciale; ma questo non può essere trasformato in sbarramento generale. La cancellazione dello sbarramento o del nome del banchiere si ha per non fatta.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-21;1736#art-dab-40

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