Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissioneCapo IV

Art. 35

In vigore dal 1 gen 1934
L'ordine di non pagare la somma dell'assegno bancario non ha effetto che dopo spirato il termine di presentazione. In mancanza di tale ordine, il trattario può pagare anche dopo spirato detto termine.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-21;1736#art-dab-35

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