Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissioneCapo IV

Art. 37

In vigore dal 1 gen 1934
Il trattario che paga l'assegno bancario può esigere che esso gli sia consegnato quietanzato dal portatore. Il portatore non può rifiutare un pagamento parziale. In caso di pagamento parziale, il trattario può esigere che ne sia fatta menzione sull'assegno bancario e gliene sia data quietanza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-21;1736#art-dab-37

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