Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione›Capo V
Art. 44
In vigore dal 1 gen 1934
Il traente dell'assegno bancario può subordinarne il pagamento all'esistenza sul titolo nel momento della presentazione di una doppia firma conforme del prenditore (assegno turistico).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-21;1736#art-dab-44