Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione›Capo VI
Art. 49
In vigore dal 1 gen 1934
Tutte le persone obbligate in virtù dell'assegno bancario rispondono in solido verso il portatore.
Il portatore ha diritto di agire contro tutti i firmatari individualmente o congiuntamente e non è tenuto ad osservare l'ordine nel quale si sono obbligati.
Lo stesso diritto spetta a ogni firmatario che abbia pagato l'assegno bancario.
L'azione promossa contro uno degli obbligati non impedisce di agire contro gli altri, anche se posteriori a colui contro il quale si sia prima proceduto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-21;1736#art-dab-49