Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione›Capo VI
Art. 51
In vigore dal 1 gen 1934
Chi ha pagato l'assegno bancario può ripetere dai suoi garanti:
1° la somma integrale sborsata;
2° gli interessi sulla somma calcolati al tasso legale dal giorno del disborso;
3° le spese sostenute.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-21;1736#art-dab-51