Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissioneCapo VI

Art. 55

In vigore dal 1 gen 1934
L'assegno bancario ha gli effetti di titolo esecutivo per il capitale e per gli accessori a norma degli . L'assegno emesso all'estero ha gli stessi effetti in quanto questi siano ammessi dalla legge del luogo in cui l'assegno è stato emesso. Il precetto deve contenere la trascrizione dell'assegno bancario o del protesto e degli altri documenti necessari a dimostrare la somma dovuta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-21;1736#art-dab-55

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