Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione›Capo VI
Art. 55
In vigore dal 1 gen 1934
L'assegno bancario ha gli effetti di titolo esecutivo per il capitale e per gli accessori a norma degli .
L'assegno emesso all'estero ha gli stessi effetti in quanto questi siano ammessi dalla legge del luogo in cui l'assegno è stato emesso.
Il precetto deve contenere la trascrizione dell'assegno bancario o del protesto e degli altri documenti necessari a dimostrare la somma dovuta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-21;1736#art-dab-55