Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione›Capo VI
Art. 59
In vigore dal 1 gen 1934
Qualora il portatore abbia perduto l'azione cambiaria contro tutti gli obbligati e non abbia contro i medesimi azione causale, può agire contro il traente che non abbia fatto provvista o si sia comunque arricchito ingiustamente a suo danno.
Eguale azione può esercitarsi nelle condizioni suddette anche contro i giranti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-21;1736#art-dab-59