Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione›Capo VI
Art. 57
In vigore dal 1 gen 1934
Nei giudizi, tanto, di cognizione quanto di opposizione al precetto, il debitore può opporre soltanto le eccezioni di nullità dell'assegno bancario a termini dell' e quelle non vietate dall'.
Se le eccezioni siano di lunga indagine, il giudice, su istanza del creditore, deve emettere sentenza provvisoria di condanna, con cauzione o senza.
Può anche concedere su richiesta del debitore, quando concorrano gravi ragioni, la sospensione dell'esecuzione, imponendo, se lo ritenga opportuno, idonea cauzione.
Se la sospensione fosse stata già concessa col decreto indicato nell'articolo precedente, il giudice in prosieguo di giudizio deciderà la conferma o la rivocazione del provvedimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-21;1736#art-dab-57