Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissioneCapo VI

Art. 58

In vigore dal 1 gen 1934
Se dal rapporto che diede causa alla emissione o alla trasmissione dell'assegno bancario derivi un'azione, questa permane nonostante l'emissione o la trasmissione del titolo, salvo che si provi che vi fu novazione. Il possessore non può esercitare l'azione causale se non offrendo al debitore la restituzione dell'assegno bancario e depositandolo presso la cancelleria del giudice competente, purchè abbia adempiuto le formalità necessarie per conservare al debitore stesso le azioni di regresso che possano competergli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-21;1736#art-dab-58

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