Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione›Capo VI

Art. 58

In vigore dal 1 gen 1934
Se dal rapporto che diede causa alla emissione o alla trasmissione dell'assegno bancario derivi un'azione, questa permane nonostante l'emissione o la trasmissione del titolo, salvo che si provi che vi fu novazione. Il possessore non può esercitare l'azione causale se non offrendo al debitore la restituzione dell'assegno bancario e depositandolo presso la cancelleria del giudice competente, purchè abbia adempiuto le formalità necessarie per conservare al debitore stesso le azioni di regresso che possano competergli.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-21;1736#art-dab-58

In sintesi

L'emissione o il passaggio di un assegno bancario non cancella automaticamente il diritto di agire in base al contratto originario, a meno che le parti non abbiano concordato una sostituzione totale dell'obbligazione (novazione). Chi possiede l'assegno può promuovere questa azione derivante dal rapporto originario solo se mette a disposizione del debitore il titolo stesso, restituendolo o depositandolo in cancelleria. È inoltre indispensabile che il possessore abbia compiuto tutti gli atti necessari per non far perdere al debitore la possibilità di agire in regresso contro terzi.

Perché esiste questa norma

La norma mira a tutelare il creditore consentendogli di far valere il rapporto originario di debito anche dopo l'emissione dell'assegno, proteggendo al contempo il debitore da doppi pagamenti o dalla perdita dei propri diritti di regresso.

A chi si applica

Si applica a chi emette, riceve o trasmette un assegno bancario, nonché a qualsiasi possessore del titolo che intenda agire per il debito originario.

Esempio pratico

Un fornitore riceve un assegno bancario da un cliente per il pagamento di una fornitura di merci, ma il titolo non va a buon fine. Il fornitore può agire in giudizio per farsi pagare il prezzo della vendita solo depositando l'assegno in cancelleria e offrendolo in restituzione al cliente, a patto di averne tutelato i diritti di regresso.

Adempimenti e conseguenze

Per esercitare l'azione causale, il possessore ha l'obbligo di offrire la restituzione dell'assegno al debitore, depositarlo nella cancelleria del giudice competente e compiere le formalità per conservare le azioni di regresso.

Domande frequenti

L'emissione di un assegno estingue sempre il rapporto o il credito originario?No, l'azione derivante dal rapporto originario permane, a meno che non venga fornita la prova che vi sia stata novazione.
Cosa deve fare il possessore dell'assegno prima di avviare l'azione causale?Deve offrire al debitore la restituzione dell'assegno bancario e provvedere a depositarlo presso la cancelleria del giudice competente.
Quale ulteriore condizione deve essere rispettata per esercitare l'azione?Il possessore deve aver adempiuto tutte le formalità necessarie a conservare le eventuali azioni di regresso spettanti al debitore.

Termini chiave

azione causaleassegno bancarionovazionepossessoreazioni di regressocancelleria

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo