Art. 58
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-21;1736#art-dab-58
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L'emissione o il passaggio di un assegno bancario non cancella automaticamente il diritto di agire in base al contratto originario, a meno che le parti non abbiano concordato una sostituzione totale dell'obbligazione (novazione). Chi possiede l'assegno può promuovere questa azione derivante dal rapporto originario solo se mette a disposizione del debitore il titolo stesso, restituendolo o depositandolo in cancelleria. È inoltre indispensabile che il possessore abbia compiuto tutti gli atti necessari per non far perdere al debitore la possibilità di agire in regresso contro terzi.
La norma mira a tutelare il creditore consentendogli di far valere il rapporto originario di debito anche dopo l'emissione dell'assegno, proteggendo al contempo il debitore da doppi pagamenti o dalla perdita dei propri diritti di regresso.
Si applica a chi emette, riceve o trasmette un assegno bancario, nonché a qualsiasi possessore del titolo che intenda agire per il debito originario.
Un fornitore riceve un assegno bancario da un cliente per il pagamento di una fornitura di merci, ma il titolo non va a buon fine. Il fornitore può agire in giudizio per farsi pagare il prezzo della vendita solo depositando l'assegno in cancelleria e offrendolo in restituzione al cliente, a patto di averne tutelato i diritti di regresso.
Per esercitare l'azione causale, il possessore ha l'obbligo di offrire la restituzione dell'assegno al debitore, depositarlo nella cancelleria del giudice competente e compiere le formalità per conservare le azioni di regresso.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.