Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissioneCapo VI

Art. 50

In vigore dal 1 gen 1934
Il portatore può chiedere in via di regresso: 1° l'ammontare dell'assegno bancario non pagato; 2° gli interessi al tasso legale dal giorno della presentazione; 3° le spese per il protesto o la constatazione equivalente, quelle per gli avvisi dati e le altre spese.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-21;1736#art-dab-50

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