Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione›Capo VI
Art. 46
63 / 126In vigore dal 1 gen 1934
Il protesto o la constatazione equivalente deve farsi prima che sia spirato il termine di presentazione.
Se la presentazione è fatta l'ultimo giorno del termine, il protesto o la constatazione equivalente può farsi il primo giorno feriale successivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-21;1736#art-dab-46