Art. 6

In vigore dal 2 dic 1933
I provvedimenti adottati dalla Corte dei conti, ai sensi dei precedenti , non sono suscettibili di alcun gravame e vengono comunicati all'Amministrazione competente affinché abbiano esecuzione mediante ritenuta in via amministrativa sulle competenze dei funzionari. I provvedimenti stessi sono dalla Corte dei conti comunicati anche alla Direzione generale del Tesoro.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-26;1454#art-6

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