Art. 4

In vigore dal 2 dic 1933
Gli uffici amministrativi o di revisione e le ragionerie centrali debbono compiere in ciascun semestre l'esame e la trasmissione, rispettivamente alla Ragioneria od alla Corte dei conti, di un complesso di rendiconti o di contabilità dei Regi agenti all'estero equivalente almeno all'entità di quelli rimasti alla fine del semestre precedente, secondo la situazione di cui al precedente . Quando nel corso di un semestre non sia stato completato l'esame di tutti i rendiconti e contabilità rimasti presso l'ufficio alla fine del semestre precedente, dovranno darsi, in allegato, alla situazione di cui al predetto , gli opportuni chiarimenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-26;1454#art-4

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