Art. 1
In vigore dal 2 dic 1933
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, il relativo regolamento approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, e le successive disposizioni;
Visto l'art. 13 della legge 3 aprile 1933, n. 255, sull'ordinamento della Corte dei conti;
Sentita la Corte dei conti;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Ai funzionari delegati che non presentino i rendiconti nei termini stabiliti dagli articoli 333, 334 e 335 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, approvato col R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, quando il ritardo non dipenda da forza maggiore, può essere applicata; dalla Corte dei conti, previa contestazione all'interessato, la pena pecuniaria sino a L. 1000, ove non sia già stata applicata dalla competente Amministrazione centrale la penalità analoga prevista dall'art. 337 dello stesso regolamento.
La stessa penalità può essere applicata ai Regi agenti all'estero che non trasmettano le contabilità nei termini di cui agli articoli 307 e 312 del regolamento consolare approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996, modificato col R. decreto 5 settembre 1888, n. 5756 (serie III).
Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche nei riguardi dei funzionari che non diano esauriente risposta ai rilievi degli uffici incaricati della revisione entro il termine che sarà stabilito da tali uffici con i rilievi stessi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-26;1454#art-1