Art. 7

In vigore dal 2 dic 1933
Le disposizioni del presente decreto si applicano per la presentazione e trasmissione dei rendiconti dei funzionari delegati e delle contabilità dei Regi agenti all'estero a partire da quelli riferibili all'esercizio 1933-31. La resa, da parte dei funzionari delegati e dei Regi agenti all'estero, dei rendiconti e delle contabilità riferibili agli esercizi precedenti, rimasti, per qualsiasi motivo, in arretrato, dovrà in ogni caso essere effettuata non oltre il 31 marzo 1931. Gli uffici amministrativi o di revisione, ai quali è affidato l'esame dei rendiconti, debbono esaurire il loro compito, nei riguardi dei rendiconti di cui al precedente secondo comma, entro il 30 settembre 1931. Le Ragionerie centrali debbono compiere la revisione di loro competenza ed eseguire la trasmissione dei rendiconti e delle contabilità alla Corte dei conti entro il 31 marzo 1935. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1933 - Anno XI VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Jung. Visto, il Guardasigilli: De Francisci. Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1933 - Anno XII Atti del Governo, registro 340, foglio 77. - Mancini.
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