Art. 3

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2005
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 NOVEMBRE 2005, N. 246

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-26;1454#art-3

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Art. 3 Determinazione dei termini per la trasmissione e la revisione dei rendiconti e delle penalita', in caso di ritardo, a carico dei funzionari responsabili. — Testo vigente | Portale Normativo