Art. 2

In vigore dal 6 set 1978
Ai fini dell'applicazione del precedente articolo, i funzionari delegati, compresi quelli all'estero, nell'inviare i rendiconti alle rispettive amministrazioni, ovvero alle ragionerie regionali e provinciali competenti al riscontro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, trasmettono alla Corte dei conti o alle delegazioni regionali della stessa, copia a ricalco del frontespizio di ciascun rendiconto.

Note all'articolo

  • La L. 5 agosto 1978, n. 468 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "Le norme della presente legge si applicano a decorrere dall'anno finanziario 1979, salve le diverse decorrenze stabilite nei rispettivi articoli".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-26;1454#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo