Art. 5

In vigore dal 2 dic 1933
La Corte dei conti esamina le situazioni semestrali ed i chiarimenti forniti in merito ai rendiconti ed alle contabilità giacenti, nel caso previsto dall'ultimo comma del precedente , ed ove ritenga che non siano giustificate a sufficienza le risultanze della situazione, fa al capo ufficio le contestazioni che ritenga necessarie, informandone il Ministro competente. Sulle ulteriori giustificazioni pervenute si pronuncia in modo definitivo la Corte dei conti, la quale, ove non ravvisi escluse responsabilità nel ritardo della trasmissione dei rendiconti e delle contabilità, può applicare una pena pecuniaria sino a L. 1000. Della revisione amministrativa rispondono, ciascuno per la propria parte, il capo dell'ufficio ed il funzionario di grado non inferiore al sesto che sia stato eventualmente delegato a dirigere la revisione dei rendiconti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-26;1454#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo