Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 80

In vigore dal 14 dic 1933
Per i comuni forniti di mappe comunque rilevate, sia che servano in base a catasti geometrici regolari per la esazione delle imposte, sia che servano ad altri usi, si devono citare i numeri di mappa, coi quali vanno distinte le singole particelle totalmente o parzialmente migliorate.
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