Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto
Art. 80
80 / 208In vigore dal 14 dic 1933
Per i comuni forniti di mappe comunque rilevate, sia che servano in base a catasti geometrici regolari per la esazione delle imposte, sia che servano ad altri usi, si devono citare i numeri di mappa, coi quali vanno distinte le singole particelle totalmente o parzialmente migliorate.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-80