Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 75

In vigore dal 14 dic 1933
Il classamento, ossia l'attribuzione di qualità e classe, consiste nel riscontrare sopra luogo la qualità di ogni particella catastale, e nel collocarla in quella tra le classi prestabilite nel prospetto indicato all', che, fatti gli opportuni confronti colle particelle tipo, ne presenta le caratteristiche ed i dati conformi, o più prossimi, rispetto al grado di produttività ed alle particolari condizioni della particella medesima. Durante il classamento si verificherà e, se del caso, si rettificherà, la specificazione dei diritti reali di godimento, spettanti ai singoli compossessori di una stessa particella, fatta nella intestazione del possesso a mente dell'; e si raccoglieranno altresì gli elementi necessari per assegnare, nella intestazione, ai singoli possessori la quota parte del reddito imponibile complessivo corrispondente al valore dei rispettivi diritti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-75

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