Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto
Art. 71
In vigore dal 14 dic 1933
Durante le operazioni di qualificazione e classificazione, e sempre con il concorso delle Commissioni comunali, i periti catastali raccolgono sopra luogo le notizie, i dati e gli elementi che dovranno servire per la formazione delle tariffe e per le successive operazioni di classamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-71