Art. 71
Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 71

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In vigore dal 14 dic 1933
Durante le operazioni di qualificazione e classificazione, e sempre con il concorso delle Commissioni comunali, i periti catastali raccolgono sopra luogo le notizie, i dati e gli elementi che dovranno servire per la formazione delle tariffe e per le successive operazioni di classamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-71