Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto
Art. 76
In vigore dal 14 dic 1933
I terreni saranno inscritti in catasto nello stato delle colture e di destinazione nel quale si troveranno all'atto del classamento, senza tener conto di deterioramenti intenzionali o dipendenti da circostanze eccezionali o transitorie.
I miglioramenti, però, avranno effetto in catasto soltanto dopo cinque anni dall'epoca in cui il possessore dimostrerà di averli introdotti, senza pregiudizio delle maggiori esenzioni accordate da leggi speciali.
Per conseguenza, salvo il dovuto periodo di esenzione dalla imposta sul maggior reddito derivante dai miglioramenti apportati, si terrà conto nell'applicare la classe dei vantaggi procacciati al fondo, anche artificialmente e coll'impiego di mezzi eccezionali, ogni qualvolta questi vantaggi siano stabili e permanenti.
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