Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 78

In vigore dal 14 dic 1933
I miglioramenti che con qualsiasi operazione agricola si intendesse introdurre nei terreni, saranno preventivamente denunziati per iscritto dal possessore alla Commissione censuaria comunale. Nella denunzia si indicheranno in modo chiaro e preciso l'ubicazione, la denominazione, lo stato di coltura e la superficie dei terreni da migliorare ed i possessori confinanti. Saranno inoltre descritte le piantagioni fruttifere esistenti sui terreni medesimi e specificati i miglioramenti che si intende introdurvi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-78

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